ART.5 LEGGE 92 DEL 2019

 Art. 5 
 
 
                Educazione alla cittadinanza digitale 
 
  1.  Nell'ambito   dell'insegnamento   trasversale   dell'educazione
civica, di  cui  all'  articolo  2,  e'  prevista  l'educazione  alla
cittadinanza digitale. 
  2. Nel  rispetto  dell'autonomia  scolastica,  l'offerta  formativa
erogata nell'ambito dell'insegnamento  di  cui  al  comma  1  prevede
almeno le seguenti abilita'  e  conoscenze  digitali  essenziali,  da
sviluppare con gradualita' tenendo conto  dell'eta'  degli  alunni  e
degli studenti: 
    a)   analizzare,   confrontare   e   valutare   criticamente   la
credibilita' e l'affidabilita' delle fonti di  dati,  informazioni  e
contenuti digitali; 
    b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e  individuare
i mezzi e le forme  di  comunicazione  digitali  appropriati  per  un
determinato contesto; 
    c) informarsi e  partecipare  al  dibattito  pubblico  attraverso
l'utilizzo  di  servizi  digitali  pubblici  e   privati;   ricercare
opportunita' di crescita personale e  di  cittadinanza  partecipativa
attraverso adeguate tecnologie digitali; 
    d) conoscere le norme comportamentali  da  osservare  nell'ambito
dell'utilizzo  delle  tecnologie  digitali  e   dell'interazione   in
ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico
specifico  ed  essere  consapevoli  della  diversita'   culturale   e
generazionale negli ambienti digitali; 
    e) creare e gestire l'identita'  digitale,  essere  in  grado  di
proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati  che  si
producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e  servizi,
rispettare i dati e le identita'  altrui;  utilizzare  e  condividere
informazioni personali identificabili proteggendo  se  stessi  e  gli
altri; 
    f)  conoscere  le  politiche  sulla  tutela  della   riservatezza
applicate  dai  servizi  digitali  relativamente  all'uso  dei   dati
personali; 
    g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi
per la salute e minacce al proprio benessere  fisico  e  psicologico;
essere in grado di proteggere se' e gli altri da  eventuali  pericoli
in ambienti  digitali;  essere  consapevoli  di  come  le  tecnologie
digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione
sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al
bullismo e al cyberbullismo. 
  3. Al fine di verificare l'attuazione  del  presente  articolo,  di
diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati  e  di  valutare
eventuali esigenze di  aggiornamento,  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca convoca  almeno  ogni  due  anni  la
Consulta dei diritti e dei  doveri  del  bambino  e  dell'adolescente
digitale,   istituita   presso    il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ai sensi del decreto di cui al comma
4. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  sono  determinati  i  criteri  di  composizione  e  le
modalita' di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, in  modo
da assicurare la rappresentanza  degli  studenti,  degli  insegnanti,
delle famiglie e degli esperti del settore. L'Autorita'  garante  per
l'infanzia e l'adolescenza designa un componente della Consulta. 
  5. La Consulta  di  cui  al  comma  3  presenta  periodicamente  al
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   una
relazione sullo stato di attuazione del presente articolo  e  segnala
eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune. 
  6. La Consulta di cui al comma 3  opera  in  coordinamento  con  il
tavolo tecnico istituito ai sensi  dell'articolo  3  della  legge  29
maggio 2017, n. 71. 
  7. Per l'attivita' prestata nell'ambito  della  Consulta,  ai  suoi
componenti non sono dovuti compensi, indennita', gettoni di  presenza
o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi di spese.